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Rischio Sanitario

Rischio sanitario

Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 88 del 26 marzo 2021. Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19

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L’ordinanza num. 88 dispone quanto segue:

Seconde case

Con decorrenza dal 27 marzo e sino al 6 aprile 2021:

  • sono vietati gli spostamenti dal Comune di residenza, domicilio o abitazione verso altri comuni della Puglia per raggiungere le “seconde case”, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza;
  • sono vietati gli ingressi e gli spostamenti in Puglia delle persone non residenti, per raggiungere le seconde case in ambito regionale, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza.

Attività commerciali

Con decorrenza dal 27 marzo e sino al 6 aprile 2021, tutte le attività commerciali consentite dal DPCM del 2 marzo 2021 in zona rossa (art. 45), chiudono alle ore 18,00, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari, di carburante per autotrazione, di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie e delle parafarmacie.

Nei giorni 28 marzo (domenica della Palme), 4 aprile (Pasqua) e 5 aprile (Lunedì dell’Angelo) sono sospese tutte le attività commerciali consentite dal DPCM del 2 marzo 2021 in zona rossa (art.45) ad eccezione delle attività di vendita di carburante per autotrazione, di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, di fiori e piante, delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie, delle parafarmacie.
Le attività commerciali si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 del DPCM del 2 marzo 2021 Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 11 del medesimo DPCM.
Resta fermo l’obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Attività di somministrazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie

Con decorrenza dal 27 marzo e sino al 6 aprile 2021, l’attività di asporto dei servizi di ristorazione, ove consentita dal DPCM 2 marzo 2021 (art.46, co.2), è svolta, dalle ore 18.00 in poi, tramite prenotazione preventiva on-line o per telefono ed a condizione che siano adottate modalità organizzative che limitino al massimo code, file o assembramenti.
Resta fermo l’obbligo di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Attività lavorativa

I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.
È fortemente raccomandato ai datori di lavoro privati di limitare la presenza dei dipendenti nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indispensabili e che richiedano necessariamente tale presenza, utilizzando per il restante personale la modalità di lavoro agile, compatibilmente con le modalità organizzative adottate.

Clicca sul link seguente per scaricare il testo integrale dell’Ordinanza n. 88/2021